1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 477. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). - Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire