Art. 12.

      1. L'articolo 477 del codice penale è sostituito dal seguente:

          «Art. 477. - (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). - Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire

 

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adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione sino a due anni».